PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento dei titoli professionali e accesso ai corsi di formazione).

      1. Il comma 15 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998», è sostituito dai seguenti:

      «15. I lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari hanno diritto al riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti all'estero che rispondono ai requisiti stabiliti per singole qualifiche professionali con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità e le forme del riconoscimento secondo il principio del silenzio-assenso.
      15-bis. I lavoratori comunitari ed extracomunitari hanno diritto di partecipare, a parità di condizioni con i lavoratori italiani, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. Le regioni promuovono specifici interventi diretti a facilitare l'ingresso e l'inserimento dei cittadini extracomunitari nel mercato del lavoro, nonché corsi di aggiornamento rivolti principalmente agli operatori degli enti locali addetti ai problemi dell'immigrazione».

      2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal comma 15 dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 2.
(Ricongiungimento familiare).

      1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) alla lettera b-bis), le parole: «a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale» sono soppresse;

              2) alla lettera c), le parole: «genitori ultrasessantacinquenni» e le parole: «di salute» sono soppresse;

          b) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito positivo della verifica, il nulla osta al ricongiungimento familiare può essere negato solo per i motivi di cui all'articolo 4, comma 6, nonché per gravi motivi di salute pubblica».

Art. 3.
(Istruzione).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono ad una piena attuazione del diritto allo studio, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano agli studenti stranieri l'accesso ai benefìci e alle agevolazioni previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio in condizioni di parità con gli studenti italiani.
      2-ter. Gli enti di cui al comma 2-bis istituiscono borse di studio e altre provvidenze riservate a studenti extracomunitari meritevoli e in difficili condizioni economiche».

 

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Art. 4.
(Misure di integrazione sociale).

      1. All'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

          «c-bis) le attività di ricerca, studio e progettazione sui diversi aspetti dell'immigrazione, ivi compresi seminari e convegni, nonché la raccolta, la produzione, la conservazione e la circolazione della relativa documentazione, promuovendo la partecipazione diretta dei cittadini stranieri a tali attività»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La Repubblica riconosce, promuove e sostiene le funzioni socio-culturali svolte senza fine di lucro dalle associazioni di stranieri, nonché dalle altre associazioni che operano in loro favore. A tale fine, le regioni e gli enti locali stabiliscono sovvenzioni e agevolazioni riservate alle associazioni che svolgono continuativamente, per almeno un anno, attività in favore degli immigrati, purché siano regolarmente costituite con atto costitutivo o con statuto ispirato a princìpi di democraticità e abbiano almeno una sede di attività nel territorio della regione o dell'ente locale che dispone il beneficio».